Onorevoli Colleghi! - Con riferimento alla cura dei figli, nel nostro Paese è andata, purtroppo, consolidandosi una prassi che identifica il ruolo materno come esclusivo riferimento educativo per i figli minori.
      Al contrario, molti padri separati vogliono vivere pienamente e con responsabilità la propria paternità, ma sono penalizzati da un pregiudizio sociale, fortemente radicato anche nella prassi giudiziaria.
      Nella quasi totalità dei casi di separazione tra i coniugi, infatti, i padri si vedono sottrarre repentinamente i propri figli, nonostante la recente approvazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sull'affidamento condiviso dei figli, e nonostante il riconoscimento dell'importanza di entrambi i ruoli genitoriali, la dichiarazione della parità di diritti tra i sessi e la normativa vigente in materia di tutela dei minori.
      Al padre è solitamente imposto un dovere preminentemente «economico» e minori diritti nell'esercizio del «ruolo educativo e formativo dei propri figli». In più del 90 per cento dei casi, il padre è tenuto a versare un assegno di mantenimento per i figli (pari in media a 400 euro mensili) e in circa il 70 per cento dei casi la casa di abitazione viene assegnata alla ex moglie, proprio in quanto affidataria dei figli minori. Se si considera che oltre la metà degli uomini separati con figli minori appartiene alle categorie degli insegnanti, degli impiegati e degli operai, e che l'orientamento dei giudici è quello di fissare in

 

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«un terzo dello stipendio» l'assegno mensile che il padre deve versare per il mantenimento dei figli, è evidente che non solo le donne ma anche gli uomini che si trovano in questa condizione sono a rischio di povertà.
      L'uomo, innanzitutto, deve cominciare con il cercare una nuova casa in grado di accogliere, anche temporaneamente, i suoi figli, finendo spesso per tornare a vivere con i propri genitori, con quel senso di sconfitta e di frustrazione che questo comporta, trovandosi nell'impossibilità pratica di svolgere il ruolo genitoriale come, invece, vorrebbe.
      In considerazione di quanto premesso, la presente proposta di legge fissa, innanzitutto, il principio che lo Stato riconosce l'importanza del ruolo paterno, congiuntamente a quello materno, per la crescita psico-fisica dei minori nelle diverse fasi della loro vita; questo riconoscimento è essenziale e determinante per la concreta realizzazione di pari opportunità di diritti tra uomo e donna, nonché per la tutela dei minori, che devono poter mantenere un rapporto significativo con entrambi i genitori anche dopo la loro separazione.
      La necessità di confermare espressamente questo principio deriva dalla consapevolezza della situazione di estrema difficoltà economica e psicologica spesso sofferta dai padri a seguito di procedimenti di separazione. Infatti, frequentemente gli effetti dei contenziosi sui padri separati pongono gli stessi in condizioni di precarietà economica tali da costituire un impedimento al godimento del diritto al ruolo genitoriale, così come per il minore a beneficiare della presenza di entrambi i genitori.
      La presente proposta di legge si pone, inoltre, l'obiettivo di assicurare ai padri separati in situazione di difficoltà il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e di rafforzare la propria autonomia attraverso la promozione e il sostegno all'istituzione di centri di assistenza e di mediazione familiari a favore dei padri separati in situazione di difficoltà materiale o psicologica.
      In conclusione, con la presente proposta di legge, che intende dare risposte concrete alle giuste istanze finora raccolte unicamente dalle varie associazioni dei padri separati, lo Stato promuove tutte quelle iniziative atte a ristabilire condizioni di effettiva parità di diritti tra uomo e donna nello svolgimento del loro ruolo genitoriale in regime di separazione, nonché di tutela del minore nel beneficiare della presenza di entrambi i genitori.
      In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge indica nel riconoscimento dell'importanza del ruolo paterno e nella necessità del mantenimento del rapporto tra genitori e figli anche in caso di separazione personale dei coniugi, i princìpi che costituiscono il fondamento della legge.
      L'articolo 2 individua quale obiettivo della legge il rafforzamento e il recupero dell'autonomia materiale e psicologica del padre separato, affinché possa adeguatamente svolgere il proprio ruolo genitoriale, mentre l'articolo 3 specifica le azioni da promuovere e sostenere per il raggiungimento di questo obiettivo.
      L'articolo 4 individua nei centri di assistenza e di mediazione familiari, la cui costituzione è affidata dallo Stato e dalle regioni alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 aprile 1991, n. 266, o alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, lo strumento più idoneo per garantire il sostegno dei padri separati in situazione di difficoltà, anche attraverso la realizzazione di programmi di assistenza e di mediazione familiari, volti a fornire un aiuto concreto ai padri separati che si trovano in condizioni di disagio, sia esso economico o psico-fisico.
      L'articolo 5, infine, prevede norme per la copertura finanziaria degli oneri recati dall'attuazione della legge.
 

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